IRES PREMIALE AL 20% ENTRA NEL MODELLO REDDITI

 

Istruzioni operative

 

Con il modello Redditi 2026 S.C. entra nel vivo l’agevolazione c.d. “IRES premiale” che riduce l’aliquota dal 24% al 20% per il solo 2025 per le imprese che accantonano gli utili, investono in beni 4.0/5.0 e incrementano l’occupazionale.

 

Con 3 Faq del 25 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il coordinamento tra l’IRES premiale e i redditi a natura vincolata imputati per trasparenza: il reddito minimo da società non operativa, la soglia minima da Concordato Preventivo Biennale (CPB) e le perdite fiscali che non possono ridurre il reddito vincolato.

 

Nuovo istituto

Con il decreto del 7 agosto il MEF ha dato attuazione alla tassazione agevolata del 20% (rispetto al 24%) per il solo periodo d’imposta 2025, a favore delle società di capitali (SRL, SPA e Cooperative), al ricorrere di determinate condizioni, come previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).

L’IRES premiale rappresenta uno degli strumenti più rilevanti della fiscalità d’impresa italiana, pensato per promuovere comportamenti aziendali virtuosi e orientare le imprese verso scelte strategiche di crescita sostenibile. Questa misura si inserisce in un contesto normativo in cui il legislatore ha scelto di premiare non solo la capacità di generare reddito, ma anche la propensione a reinvestire utili, innovare i processi produttivi e sviluppare l’occupazione stabile.

 

Soggetti interessati ed esclusi

I soggetti che possono beneficiare della riduzione dell’aliquota IRES sono le società di capitali, enti commerciali residenti e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di enti non residenti, nonché, limitatamente all’attività commerciale, gli enti non commerciali. Sono invece esclusi i soggetti in liquidazione, coloro che adottano regimi forfetari o contabilità semplificata o che si trovano in procedure concorsuali liquidatorie. Queste esclusioni mirano a concentrare il beneficio su imprese operative, strutturate e orientate alla crescita, evitando al contempo potenziali abusi o distribuzione in situazioni di crisi irreversibile.

 

Condizioni per accedere al regime premiale

Tre sono le condizioni che le imprese devono simultaneamente soddisfatte:

·                      accantonamento di almeno l’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 in apposita riserva, non destinata alla distribuzione ai soci, e destinazione di almeno il 30% di tale utile accantonato (e comunque non meno del 24% dell’utile 2023) a investimenti in beni strumentali “4.0” o in progetti “Transizione 5.0”;

·                      realizzazione degli investimenti rilevanti – beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B della Legge n. 232/2016, oppure beni legati all’efficientamento energetico ai sensi del D.L. n. 19/2024. Per questi ultimi viene richiesto un calo dei consumi energetici (almeno 3% della struttura produttiva o 5% dei processi interessati dall’investimento);

·                      incremento occupazionale: mantenimento almeno della media delle unità lavorative annue del triennio precedente e nuove assunzioni a tempo indeterminato che rappresentino almeno l’1% degli addetti mediamente occupati nel 2024; inoltre, non si deve essere ricorsi alla cassa integrazione guadagni, eccetto casi particolari.

 

Compilazione del modello Redditi S.C.

Come indicato nelle istruzioni al modello Redditi SC 2026, l’agevolazione IRES premiale comporta la compilazione della apposita casella nel frontespizio e la relativa compilazione dei vari quadri.

Nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX è stata gestita l’agevolazione c.d. “IRES premiale”, la quale prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 al 20 per cento, per i soggetti e alle condizioni indicate nella norma (art.1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Nella casella del frontespizio va indicato:

il codice 1, nel caso in cui l’aliquota agevolata si applica sull’intero reddito d’impresa prodotto dal soggetto dichiarante;

il codice 2, nel caso in cui l’aliquota agevolata si applica su una quota del reddito d’impresa prodotto dal soggetto dichiarante (ad esempio, nei casi previsti dall’art. 11, comma 4, del d.m. 8 agosto 2025). Il codice 2 va utilizzato anche nel caso in cui la durata dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è superiore a dodici mesi; in tal caso, l'importo su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES è ragguagliato ad anno.

La presente casella non va, invece, compilata qualora il soggetto dichiarante applichi l’agevolazione solo sul reddito ricevuto per trasparenza da società partecipate ex art. 115 del TUIR e/o da Trust in regime di IRES premiale di cui il dichiarante è socio/beneficiario.

Il quadro RN recepisce il tetto all’agevolazione e le istruzioni evidenziano che:

nel rigo RN8, colonna 1, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ordinaria del 24 per cento e, colonna 2, la relativa imposta;

nel rigo RN8A, va indicato, in colonna 1, il reddito soggetto ad IRES premiale con aliquota agevolata del 20 per cento, in colonna 2, il reddito soggetto ad aliquota agevolata di colonna 3 (per i soggetti che oltre all’IRES premiale usufruiscono dell’agevolazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973), in colonna 4, l’agevolazione IRES premiale non spettante in quanto eccedente i limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti, ai sensi dell’art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2025, e in colonna 5, l’imposta relativa all’imponibile di cui alle colonne 1 e 2, maggiorato dell’importo di colonna 4.

 

Cause di decadenza

Il decreto stabilisce chiari meccanismi di decadenza, fondamentali per la tenuta del sistema:

û si decade dal beneficio in caso di distribuzione degli utili accantonati entro i 2 esercizi successivi o in caso di dismissione, cessione, delocalizzazione o destinazione estranea dei beni agevolati entro il quinto periodo d’imposta successivo;

û la decadenza comporta l’obbligo di versamento dell’imposta ordinaria e degli interessi entro i termini ordinari;

û specifici prospetti di monitoraggio devono essere compilati nella dichiarazione dei redditi, con dettagli sulle variazioni riserve e sugli investimenti, rafforzando la trasparenza e riducendo il rischio di errori e contestazioni.

Questi meccanismi, seppur articolati, garantiscono un controllo ex post della regolarità del beneficio e rafforzano la deterrenza rispetto a possibili strategie elusive o speculative.

 

Consolidato fiscale e trasparenza

Il decreto affronta anche il tema del consolidato fiscale e della trasparenza, assicurando che la riduzione dell’aliquota IRES possa trovare applicazione nelle strutture societarie più complesse. Si introduce la possibilità per la controllante di utilizzare il beneficio, nei limiti dei redditi fiscalmente consolidati, e la facoltà di computare perdite pregresse in diminuzione della quota di reddito agevolato. In caso di cause di decadenza, le responsabilità si trasferiscono dal singolo società al gruppo (o, in regime di trasparenza, ai soci) con regole chiare sul recupero dell’agevolazione e sui tempi di versamento.

Nelle operazioni di riorganizzazione, si stabilisce il subentro negli obblighi e diritti relativamente alla riduzione dell’aliquota IRES da parte dei soggetti aventi causa, garantendo continuità e possibilità di rispetto delle condizioni anche in seguito a modifiche strutturali.

 

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07/07/2026

 

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